Regolamento

ASSOCIAZIONE GIOVANI FARMACISTI

VERCELLI-BIELLA

REGOLAMENTO

Art.1

L’Anno Sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre. Nei tre mesi successivi la fine dell’anno dovrà essere convocata l’Assemblea dei Soci per deliberare il bilancio preventivo per l’anno in corso ed approvare il bilancio consuntivo dell’anno precedente.

Sia il bilancio preventivo sia il bilancio consuntivo, corredati da una relazione del Tesoriere, dovranno essere sottoposti all’Approvazione dell’Assemblea, a maggioranza relativa.

 

Art.2

La presentazione delle candidature per il Consiglio Direttivo può avvenire sino ad una settimana prima dell’inizio delle operazioni di voto.

Sono eleggibili tutti i Soci.

Alla votazione non potranno prendere parte né come candidati né come votanti i soci non in regola con il versamento della quota associativa.

 

Art.3

L’Assemblea Elettorale è presieduta dal Presidente uscente che unitamente al Socio più giovane e a quello più anziano non candidati presenti, compone la Commissione elettorale.

La Commissione dirime tutte le controversie e/o contestazioni che dovessero sorgere nel corso dell’assemblea e della votazione.

 

Art.4

La votazione per il rinnovo delle cariche è segreta.

Risultano eletti nel Consiglio Direttivo i primi sette candidati in ordine alle preferenze ottenute.

In caso di parità di voti fra due o più candidati risulterà eletto il candidato più anziano.

I consiglieri eletti eleggono al loro interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

I votanti hanno diritto di esprimere sette preferenze.

 

Art.5

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente -o in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente- ogni qualvolta lo si ritenga necessario.

L’avviso contenente data ora luogo e ordine del giorno della riunione deve essere comunicato ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data della riunione.

In casi di particolare urgenza le convocazioni potranno essere effettuaste nelle 24 ore precedenti la riunione.

Non si può deliberare su argomenti non esplicitamente contenuti nell’ordine del giorno della riunione.

Le riunioni si considerano valide se sono presenti almeno quattro Consiglieri.

 

Art.6

I Consiglieri restano in carica tre anni e portano ed esaurimento il mandato anche qualora oltrepassassero nel corso di esso il limite di età consentito per la permanenza nell’Associazione.

Se nel corso del mandato un componente del Consiglio non potesse portare a termine il proprio incarico, qualsiasi sia la motivazione, viene nominato a sostituirlo il primo dei non eletti.

In assenza di candidati non eletti è data facoltà al Consiglio Direttivo di provvedere alla sostituzione mediante nomina da portarsi alla ratifica della successiva Assemblea dei Soci.

 

Art.7

Il Consiglio esercita in prorogatio le funzioni di ordinaria amministrazione sino al rinnovo delle cariche.

 

Art.8

Le votazioni per rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo devono svolgersi entro il mese di aprile.

Il Consiglio uscente provvederà a convocare l’Assemblea Elettorale con apposita lettera da affiggere nei locali dell’associazione venti giorni prima della data stabilita per l’Assemblea Elettorale.

 

Art.9

Si decade dalla qualità di Socio alla fine dell’Anno Sociale durante il quale vengono compiuti i 38 anni di età.

 

Art.10

Con l’iscrizione il Socio si impegna ad accettare e rispettare tutte le disposizioni previste dallo Statuto e da questo Regolamento, nonché a versare entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno la quota associativa.